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Caso Fabio Grassi – APT. Il CDN riduce la sanzione a semplice avvertimento

Fabio Grassi è stato sicuramente un giornalista distratto nel compilare moduli e rendiconti relativi alla sua attività di capo ufficio stampa di APT dell’Emilia-Romagna, tuttavia la sua condotta non giustifica una sanzione “pesante” come la sospensione dall’esercizio della professione per 5 mesi.

Facendo proprie queste conclusioni il Consiglio di disciplina nazionale (CDN) ha ribaltato il provvedimento di primo grado di quello territoriale trasformando la sospensione in semplice avvertimento (la sanzione più leggera prevista nel codice deontologico).
La vicenda, lo ricordiamo, è del 2016 ed ebbe al centro le numerose ospitate di giornalisti stranieri e italiani da parte dell’Azienda di promozione turistica (APT) dell’Emilia-Romagna: venne portata alla ribalta della cronaca dalla denuncia pubblica e giudiziaria della consigliera regionale del M5S Raffaella Sensoli.
Il “caso Grassi” scoppiò nel momento in cui si scoprì che nelle rendicontazioni dei pasti offerti ai giornalisti figuravano nomi di alcuni colleghi che non avevano partecipato agli incontri conviviali dell’APT. La vicenda provocò un acceso dibattito politico in Consiglio regionale ed ebbe un notevole riflesso mediatico tanto che Fabio Grassi si dimise e del caso si occupò la Procura della Repubblica che indagò lo stesso capo ufficio stampa.
Da subito Fabio Grassi si difese spiegando che si era trattato di negligenza e disattenzione perché i rimborsi venivano compilati con notevole ritardo, anche a distanza di mesi. I pranzi disconosciuti dai giornalisti sarebbero stati in tutto una ventina per un ammontare di circa 5.500 euro equivalenti alle 0,09% della somma che lo stesso Grassi gestiva in un anno.
Le “disattenzioni burocratiche” di Grassi, che lui stesso ammise prima davanti al CDT dell’Emilia-Romagna e poi davanti ai colleghi tirati in ballo a loro insaputa, non configurano però per il Consiglio di disciplina nazionale un comportamento deontologicamente sanzionabile.

Nelle proprie conclusioni il Consiglio nazionale conferma (sulla stessa linea del Cd territoriale) che non risulta che Grassi abbia mai sollecitato i giornalisti ad addomesticare notizie sull’andamento turistico della riviera romagnola fornendo loro solo supporto logistico alle ospitate che concordava con i vertici di APT.
Ma il Cd nazionale va oltre e “assolve” Grassi su tutti gli addebiti contestati in primo grado a livello regionale che riguardano la “collaborazione tra colleghi”, il “rispetto del prestigio dell’Ordine” e la “condotta professionale”.
Tra l’altro, viene fatto notare che Grassi per ottenere i rimborsi avrebbe potuto evitare di scrivere i nomi degli ospiti nei pranzi, ma indicare solo la categoria come prevedeva il regolamento dell’APT. In altre parole se avesse veramente pensato di “truccare” i rimborsi avrebbe potuto evitare di inserire nomi “fasulli”, ma solo la voce generica “giornalisti”.
In conclusione la condotta di Grassi per il Consiglio nazionale “non può trovare ristoro nell’entità della sanzione inflitta dal Collegio territoriale considerata certamente eccessiva per il rilievo deontologico al fine accertato che si prefigura dunque di lieve entità”.
(4 marzo 2019)