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Libertà di informazione e diffamazione: un equilibrio complesso e rischioso

Diritto di critica e di cronaca e reato di diffamazione: un equilibrio difficile che il giornalista deve ricercare ogni giorno rischiando di dover far fronte a denunce spesso senza alcuna tutela legale. Un tema più che mai attuale (in Parlamento si sta ancora discutendo la riforma della legge), al centro del corso Fpc che si è svolto a Modena l’8 aprile scorso, organizzato dall’Associazione stampa modenese. Un corso di 4 ore (con crediti Odg) a cui hanno partecipato tre relatori di alto livello e una platea gremita di colleghi provenienti da varie città della regione.
Dopo l’introduzione del presidente dell’Odg Emilia-Romagna Antonio Farnè, sono intervenuti il colonnello dell’Arma dei carabinieri Domenico Cristaldi, comandante del Reparto operativo speciale di Modena, il procuratore capo della Procura cittadina Lucia Musti e l’avvocato penalista del foro di Modena Cosimo Zaccaria. Ognuno ha affrontato il tema della diffamazione nel proprio ambito di competenza ma con un obiettivo comune: fornire al giornalista strumenti utili per evitare la denuncia per diffamazione ma anche conoscere a fondo la normativa per capire entro quali confini muoversi e non farsi intimidire dalla “minaccia” della querela.
Il colonnello Cristaldi e l’avvocato Zaccaria si sono soffermati sulle fonti della notizia, in particolare sulle fonti “istituzionali” (quali sono le Forze dell’Ordine) che diffondono notizie attraverso comunicati stampa. «Le fonti privilegiate non esistono, lo dice la giurisprudenza – ha detto Cristaldi – le forme di comunicazione che utilizzano le autorità non fanno venire meno l’onere per il giornalista di verificare l’informazione». Anche se si tratta di una fonte privilegiata «il giornalista ha il dovere di verificare l’attendibilità della fonte» e quando la notizia arriva da una fonte istituzionale ma in forma confidenziale «non c’è alcun tipo di esimente» che si possa utilizzare nella difesa dalla denuncia per diffamazione.
A questi riferimenti si è collegato nell’intervento finale l’avvocato Zaccaria, che ha più volte difeso sia i giornalisti accusati di diffamazione che le persone che si ritenevano diffamate. «Determinate informazioni possono non costituire reato se ci si ancora a un diritto di critica e di cronaca», ha esordito specificando entrambe le circostanze. «Nel diritto di cronaca la finalità è l’informazione e colui che legge si fida di quanto viene riportato: per questo la cronaca dovrebbe corrispondere alla verità. Le sentenze tracciano le linee per quanto riguarda il diritto di cronaca che è legato a tre fattori: interesse alla pubblicazione della notizia, autenticità del fatto narrato e correttezza del linguaggio». Per quanto riguarda invece il diritto di critica, «la tutela del giornalista è più ampia perché quando legge il contenuto il lettore sa che non si tratta della verità dei fatti ma di un’opinione che viene espressa». Più è elevato l’interesse, più i soggetti sono di rilievo e più il livello di scontro può essere elevato, «purché ci sia una spiegazione per ciò che viene argomentato, ci sia un “aggancio” con la veridicità e i termini forti non siano quindi un attacco gratuito». Tornando al diritto di cronaca l’aspetto fondamentale è «l’autenticità del fatto narrato» e riguardo alle fonti «non esistono fonti privilegiate perché la responsabilità penale è personale».
Di grande interesse l’intervento centrale del corso, condotto dal procuratore capo di Modena Lucia Musti, che ha spiegato alcune sentenze della Suprema Corte da cui nasce la giurisprudenza sulla diffamazione. Il procuratore ha esordito raccontando un caso relativo alla propria esperienza avvenuta all’epoca in cui si occupava delle indagini sulla Uno Bianca. «Ho dovuto tutelare la mia reputazione e ho scelto la strada civile nei confronti di un giornalista – ha spiegato – la reputazione è un bene troppo importante per non essere tutelato ma il penale non è sempre uno strumento utile, bisognerebbe promuovere il risarcimento del danno in sede civile». Lucia Musti ha ricordato sentenze importanti riguardanti la diffamazione. Tra queste la sentenza del 19 maggio 2015 sulle fonti giornalistiche delle notizie: «in tema di diffamazione a mezzo stampa ai fini della configurabilità dell’esimente del diritto di cronaca giudiziaria il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l’affidamento in buona fede sulla fonte informativa, soprattutto quando questa sia costituita da un’altra pubblicazione giornalistica».
Silvia Saracino
(26 aprile 2016)