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Rendiconto 2014-2016 della Fpc in Emilia-Romagna e Regolamento in vigore dal 31 maggio 2016

Quanti giornalisti sono in regola e quanti no. Che cosa succede ora?
Al termine del primo triennio formativo circa 2.800 colleghi dell’Emilia-Romagna sono in regola con i 60 crediti imposti pure ai giornalisti con la Legge 148 del 2011. Alcuni hanno addirittura sforato il tetto in virtù anche dell’eccezionale offerta formativa che si è concretizzata in ben 411 corsi e seminari promossi dalla sinergia didattica costituitasi da noi, con lungimiranza, fra Ordine regionale e Fondazione Odg.
Nonostante questo riconosciuto sforzo organizzativo (gratuito), però circa 3.000 fra pubblicisti e professionisti non risultano ancora in regola e 304 si mostrano a tutt’oggi fermi a zero.
È questo il sommario rendiconto del primo triennio formativo, che ha avuto inizio nel gennaio 2014 e si è recentemente concluso nel dicembre 2016.

Si tratta di un rendiconto indicativo in quanto in fase ancora di perfezionamento evolutivo, ma sufficientemente già rivelatore della situazione generale dell’Emilia-Romagna giornalistica, che conta un bacino di ben 6.450 soggetti alla formazione obbligatoria.
Di costoro, specificamente 2.800 circa, contano 60 crediti (o più), invece 2.891 sono ancora al di sotto del minimo obbligatorio: 1.586 con crediti tra 41 e 59; 600 tra 21 e 40; 401 tra 1 e 20. Trecentoquattro ancora a zero.
Ma attenzione, non fasciamoci ancora la testa perché fra i “nulla tenenti” vanno inseriti 759 colleghi in quiescenza che non svolgono attività giornalistica (quindi non soggetti alla formazione obbligatoria) e coloro che hanno ottenuto l’esenzione temporanea per maternità o congedo parentale, malattia grave, infortunio, impedimento derivante da accertate cause oggettive, assunzione di cariche elettive per le quali la vigente legislazione prevede la possibilità di usufruire di aspettativa dal lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso.


Stando così le cose, è ora opportuno chiederci: cosa succede o può accadere a coloro che non sono in regola?

Risponde l’articolo 9 del nuovo Regolamento per la formazione permanente continua (FPC) dei giornalisti pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia numero 10 del 31 maggio 2016. Leggiamolo.
L’Ordine regionale verifica l’eventuale inadempienza e invita il giornalista ad avviare entro tre mesi il percorso formativo che deve essere completato per la parte contestata nei successivi 90 giorni. C’è dunque una possibilità di recupero entro giugno.

E se a questo punto permane l’inosservanza?
Risponde, in questo caso, l’ artcolo 7 (1) del DPR 7 agosto 2012: il Consiglio regionale dell’Ordine segnala la violazione (che è deontologica) al Consiglio di disciplina territoriale.

E c’è altra strada meno gravosa?
Un paio di mesi fa è stato chiesto il parere del Ministero della Giustizia che ha risposto sostanzialmente così: la modifica di questa procedura può avvenire solo con un cambiamento legislativo (che – secondo alcuni teorici – potrebbe collocarsi, ad esempio, fra le norme di attuazione della Legge sull’editoria che già prevede un intervento sul numero dei componenti del Cnog ndr).
Questo cambiamento però non è ancora nemmeno ipotizzato; pertanto, la norma sanzionatoria è quella del procedimento deontologico e va applicata con la dovuta e opportuna severità (trasmissione al Consiglio di disciplina territoriale, ascolto dell’interessato, valutazione e sanzione fra avvertimento, censura, sospensione, radiazione ndr).
Bisogna aggiungere che l’impegno nazionale è quello di arrivare a criteri omogenei di sanzioni partendo dai casi più gravi costituiti da coloro che rifiutano e respingono lo stesso obbligo di legge della formazione.

Ultima indicazione pratica: coloro che nel passato triennio non hanno acquisito i richiesti 60 crediti non possono iniziare il nuovo percorso formativo 2017-19. Capito? Il tempo non volontariamente speso dal 2014 al 2016 dovrà essere rimborsato attingendo al capitale del triennio ora cominciato.
Claudio Santini
Direttore della formazione Fondazione Giornalisti Emilia-Romagna
(30 gennaio 2017)

Il Regolamento per la Fpc dei giornalisti in vigore dal 31 maggio 2016
Con la pubblicazione nel B.U. (Bollettino Ufficiale) del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo regolamento per la formazione permanente continua (FPC) dei giornalisti.
La nuova regolamentazione razionalizza e semplifica le disposizioni vigenti, con alcune modificazioni che accolgono le esigenze manifestatesi nel corso della prima applicazione del sistema formativo introdotto dal 1° gennaio 2014.
Queste le novità più importanti:
per l’assolvimento dell’obbligo formativo è necessario acquisire nel triennio almeno 20 (e non più 15) crediti derivanti da eventi deontologici (art. 2);
i crediti formativi possono essere acquisiti anche solo con eventi formativi on line, essendo stata eliminato il limite di 30 crediti per la formazione a distanza (art. 2);
gli iscritti all’Albo da più di 30 anni che svolgono attività giornalistica a qualsiasi titolo sono tenuti alla formazione limitatamente all’acquisizione dei 20 crediti deontologici triennali (art. 2);
per le iscrizioni in corso di triennio, il credito formativo e la relativa tipologia sono riproporzionati in ragione d’anno (norma transitoria art. 2);
l’assunzione di cariche elettive per le quali la vigente legislazione contempli la possibilità di aspettativa dal lavoro è motivo di esenzione dallo svolgimento della FPC per la durata del mandato e limitatamente ad esso (art. 11);
è possibile richiedere il riconoscimento anche di eventi formativi individuali per un massimo di sei crediti nel triennio.

Il nuovo Regolamento è scaricabile a questo link.

Dal sito del Cnog.

(31 maggio 2016)