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Comunicato del Consiglio di disciplina territoriale dell’Emilia-Romagna

Il sito dell’Associazione Stampa dell’Emilia-Romagna e alcuni mezzi di comunicazione hanno diffuso la notizia della sanzione (2 mesi di sospensione) inflitta dal Consiglio di disciplina (Collegio n.3) al direttore della Voce di Romagna Raimondo Baldoni. Ciò è accaduto mentre è in corso il lavoro di aggiornamento della sezione relativa ai provvedimenti disciplinari, per uniformare i criteri di divulgazione di tutti i provvedimenti adottati dai vari Collegi.
Di fronte a questa situazione i componenti del Collegio giudicante (Claudio Santini, Valeria Cicala, Roberto Olivieri) ritengono di emettere un comunicato, secondo i criteri già esplicitati nella sezione provvedimenti disciplinari di Giornalisti online.

«Nella seduta del 16 gennaio 2016 il Collegio n.3, dopo lunga e approfondita discussione, ha deliberato all’unanimità di infliggere la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 2 dalla professione al giornalista professionista Raimondo Federico Baldoni, nato a Civitella di Romagna (FC) il 19.11.1957. E ciò principalmente per quanto riguarda il contenuto dell’articolo apparso sulla Voce di Romagna l’1 agosto 2014, nel quale il Collegio ha ritenuto che ci siano state le seguenti violazioni deontologiche:
– L’inosservanza dell’obbligo di verità relativamente alla ricostruzione dell’intera vicenda che ha interessato La Voce e in particolare alle affermazioni “l’editore sta pagando gli stipendi”;
– L’inosservanza dell’obbligo di verità, buona fede e collaborazione tra colleghi e tra giornalisti ed editori, nella parte del medesimo articolo laddove si fornisce una ricostruzione delle vicende che hanno portato al licenziamento di Paolo Facciotto, del tutto di parte e non veritiera. Come pure del trasferimento di Fausta Mannarino (vicenda tra l’altro sub iudice al momento della redazione dell’articolo, circostanza della quale, peraltro, non si dà conto nel testo);
– I medesimi passi dell’articolo violano anche il Testo Unico della Privacy del 2003;
– Illiceità sempre sotto il profilo della violazione dell’obbligo di collaborazione tra colleghi e del dovere di lealtà rinvenibile nel palese attacco al ruolo e alla funzione del sindacato contenuto in più passaggi del medesimo articolo;
– Più sfumata ma configurabile, è la responsabilità per violazione dell’obbligo di promuovere la fiducia tra stampa e lettori, rinvenibile nella mancata pubblicazione del resoconto del termine (anche giudiziale) delle due richiamate vicende (ammesso che non sia stato fatto, al di là di quanto riportato nell’esposto)».

La motivazione è stata trasmessa prima all’interessato e successivamente agli esponenti ed è in fase di notificazione tramite Ufficiale Giudiziario anche al Procuratore generale della Repubblica.
La delibera diverrà esecutiva solo allo scadere dei 30 giorni utili per presentare ricorso, unitamente al quale potrà essere inoltrata al Consiglio di Disciplina Nazionale richiesta di sospensione cautelare.
(12 febbraio 2016)