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CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE: mancata formazione, sanzioni, pec

Il Consiglio di disciplina territoriale ha ricevuto dal Consiglio dell’Ordine gli elenchi dei colleghi inadempienti rispetto all’obbligo formativo. Nello specifico sono state trasmesse le posizioni di coloro che non sono in regola in riferimento al triennio 2017/2019.
Oltre 300 giornalisti professionisti hanno ricevuto nell’ottobre 2023 formale contestazione di addebito disciplinare con pec e sono già state deliberate le sanzioni che sono in via di predisposizione e notifica.
A dicembre 2023 sono state inoltre esaminate (avviando poi la procedura disciplinare) un migliaio di posizioni di colleghi pubblicisti.
Possiamo allo stato attuale dell’iter disciplinare fare alcune osservazioni. La più evidente è che, purtroppo, i colleghi non sono avvezzi a consultare regolarmente la pec. Riceviamo risposte con notevole ritardo e oltre i tempi di legge espressamente indicati nella contestazione. Ma molto spesso non riceviamo riscontro alcuno e, non di rado, candidamente ci viene confessato: “non apro mai la pec”.
La posta elettronica certificata, lo ricordiamo, sostituisce a tutti gli effetti la raccomandata con ricevuta di ritorno e, quando risulta che il documento sia stato regolarmente consegnato, deve intendersi notificato a tutti gli effetti. Funziona così con le multe, con le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate e con tanti altri provvedimenti della pubblica amministrazione. E i giornalisti dovrebbero certamente esserne a conoscenza. Posto peraltro che la permanenza nell’Albo è subordinata al possesso di una casella di posta elettronica certificata.
Questo per quanto riguarda la parte burocratica amministrativa. In riferimento all’obbligo formativo è invece opportuno ricordare che esistono possibilità di esenzione (alla contestazione è stato infatti allegato un elenco delle casistiche ed inoltre, sul sito www.odg.bo.it si può trovare il modulo per la richiesta).
Poi qualche precisazione nel merito: come detto il triennio in esame è il 2017/2019 e dunque è apprezzabile che nel triennio successivo l’obbligo formativo sia stato regolarmente assolto ma ciò non esonera dal dover rispondere del pregresso. Allo stesso tempo chi ha già ricevuto una sanzione per il 2014/2016 non deve ritenersi sgravato dal doversi giustificare per la mancata formazione nel triennio successivo. Anzi!
Lentamente, è bene dirlo, i colleghi stanno recependo e negli anni la “latitanza” formativa si sta assottigliando. Ci auguriamo che l’attività del Cdt diventi, almeno sotto questo aspetto, non più necessaria.
(16 febbraio 2024)