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ELEZIONI ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI: ennesimo stop nel decreto legge “Ristori”. Previsto il rinvio di 90 giorni per consentire l’introduzione del voto elettronico

«Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della Giustizia». È questo il passaggio che riguarda tutti gli Ordini professionali contenuto nel Decreto legge pubblicato giovedì 29 ottobre nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”. Di conseguenza la data del voto può essere spostata di complessivi 90 giorni.
All’articolo 31 che recita “Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia” è, infatti, previsto che si possa ricorrere al voto elettronico. La modifica del sistema elettorale le cui modalità, per la nostra categoria, erano state previste dalla legge 69 del 1963 (voto personale all’urna e non più di tre seggi in tutto il territorio regionale) era richiesta da tempo dallo stesso Ordine dei giornalisti. L’espandersi del contagio da Coronavirus ha indotto ad intervenire per evitare ogni assembramento e spostamento derivante dalla necessità di andare a votare di persona. 
Le elezioni per il rinnovo dei Consigli Nazionale e regionale del nostro Ordine professionale erano state convocate in un primo tempo ad ottobre, successivamente rinviate a novembre. L’Ordine dell’Emilia-Romagna, rispettando tutte le scadenze di legge aveva proceduto alle relative comunicazioni ai colleghi. Ora – con lo sviluppo della pandemia in corso – il Governo ha deciso d’introdurre una novità che fa slittare ulteriormente la scadenza elettorale. 

Il testo dell’Articolo 31 del Decreto legge “Ristori”
(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia)
1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto legge, previa approvazione del Ministero della Giustizia.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Consiglio Nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.
3. Il Consiglio Nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(8 novembre 2020)