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INPGI 2: da novembre 2019 assicurazione infortuni sul lavoro anche per i co.co.co.

Con il via libera da parte dei Ministeri vigilanti al nuovo Regolamento dell’Inpgi 2, i giornalisti con contratto co.co.co. potranno godere di una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro proprio come quella prevista per i giornalisti assunti con contratti di lavoro subordinato.

L’indennità riguarda casi di infortunio dal quale derivi un’invalidità permanente parziale o un’invalidità permanente totale.
Da novembre, i giornalisti con contratti co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa) che risultano iscritti ai fini previdenziali presso la gestione separata INPGI con un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni presso l’apposita forma assicurativa costituita nell’ambito della medesima Gestione separata. Il premio assicurativo, a carico dell’azienda, è determinato in misura fissa, non frazionabile, pari a 6,00 euro mensili per ogni collaboratore. Il premio è dovuto per tutta la durata del rapporto di collaborazione, indipendentemente dalla cadenza dell’erogazione al giornalista dei relativi compensi, che potrebbe non essere mensile. Il versamento del premio, che è dovuto anche nei periodi di astensione obbligatoria per congedo di maternità e/o paternità avviene con gli stessi termini e le stesse modalità previste per le altre contribuzioni obbligatorie INPGI. In caso di omesso o ritardato pagamento trova applicazione il vigente sistema sanzionatorio in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.
La gestione infortuni per i giornalisti co.co.co. è stata istituita nell’ambito della Gestione previdenziale separata ed è disciplinata da un apposito Regolamento, in linea con il principio di separatezza contabile tra le due gestioni INPGI. Non disponendo di dati statistici inerenti gli infortuni dei co.co.co., per la determinazione del premio si è fatto riferimento ai dati relativi alla Gestione infortuni costituita presso la Gestione sostitutiva dell’AGO, presso la quale sono assicurate le figure del collaboratore fisso e del corrispondente (art. 2 e 12 del CNLG) sostanzialmente analoghe alla figura del collaboratore parasubordinato nelle modalità di svolgimento dell’attività professionale. E’ infine previsto un monitoraggio biennale della misura.
Maggiori info nel sito di Inpgi e su Inpginotizie.
(1 novembre 2019)