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Niente telecamere al processo Amato. Per OdG E-R e Aser è una decisione inaccettabile

In un comunicato congiunto, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti regionale Silvestro Ramunno e il presidente dell’Associazione Stampa Emilia-Romagna Paolo Maria Amadasi dichiarano: “La decisione del presidente della Corte d’Assise di Bologna di non autorizzare le riprese video al processo che vede imputato il medico Giampaolo Amato, accusato di aver ucciso la moglie e la suocera, non è accettabile, soprattutto per le motivazioni. Secondo il presidente della Corte non ricorrerebbe un particolare interesse di rilevanza sociale”.
E affermano con forza: “Nelle democrazie sono i giornalisti a stabilire l’interesse pubblico e la rilevanza sociale di una notizia, a garanzia della corretta informazione all’opinione pubblica. Una prerogativa che i giornalisti si impegnano ad esercitare nel rispetto della deontologia professionale e dei diritti delle persone coinvolte”.
Rispetto al caso del medico Giampaolo Amato rimarcano: “è stato al centro delle cronache, ha fatto discutere la città ed è innegabile che un processo su un presunto duplice femminicidio sia di interesse pubblico. Ci rammarichiamo della decisione del presidente della Corte d’Assise di Bologna, un atto ulteriore di limitazione all’attività della stampa e all’informazione ai cittadini. Nell’auspicare un ripensamento, ricordiamo che altri tribunali dell’Emilia-Romagna hanno autorizzato le riprese per processi simili e che tutta l’attività della stampa si è svolta nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte”.

Il processo in Corte d’Assise a Bologna comincia mercoledì 6 marzo 2024, ma la negata autorizzazione del Presidente della Corte Pier Luigi Di Bari impedisce l’ingresso in aula alle telecamere e le riprese video del dibattimento che vede imputato il medico Giampaolo Amato, accusato di aver ucciso la moglie Isabella Linsalata e la suocera Giulia Tateo. La motivazione del Presidente è che “non ricorre un interesse sociale di particolare rilevanza ai sensi dell’articolo 147, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale”.

(1 marzo 2024)