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Ricongiungimento previdenziale non oneroso. L’interpretazione della legge

La questione di una corretta applicazione della recente norma che prevede il ricongiungimento non oneroso dei periodi contributivi versati a diverse gestioni previdenziali, prossimamente, sarà al centro di una conferenza stampa a Montecitorio.
Vi prenderanno parte i parlamentari Giorgio Pagliari e Marialuisa Gnecchi, entrambi del PD. Interverranno anche alcuni colleghi particolarmente impegnati sul tema. La vicenda riguarda la diversa interpretazione che viene data al modo di applicare la nuova legge, più o meno favorevole ai lavoratori interessati tra i quali non pochi giornalisti.

Su questo stesso tema, proprio il senatore Giorgio Pagliari, parlamentare di Parma, ha presentato l’interrogazione che riportiamo.


INTERROGAZIONE a risposta orale
AL MINISTRO DEL LAVORO

PREMESSO CHE:
– La norma sul cumulo gratuito dei contributi pensionistici è stata pensata e approvata per correggere la legge Sacconi-Berlusconi del 2010 e per dare un’alternativa alla ricongiunzione onerosa che obbliga di fatto chi ha carriere spezzettate a pagare nuovamente i contributi già versati per poter accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata.

CONSIDERATO CHE:
– Le Casse dei professionisti hanno una loro autonomia e loro regolamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, che sono stati approvati dai Ministeri vigilanti.
– La circolare Inps,140 del 12 ottobre 2017, dà ulteriore riconoscimento a questa autonomia scrivendo, tra l’altro, nel paragrafo relativo alla “Pensione di vecchiaia in cumulo” (par.1.1), che “il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 13919 dell’11 settembre 2017 e allegati ha precisato che “La pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al comma 239. Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi”;
– nel paragrafo relativo alla “Pensione anticipata in cumulo” si scrive inoltre che “ai fini del perfezionamento del requisito di anzianità contributiva, ciascuna gestione tiene conto della disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate” (par. 1.1).
– La stessa circolare, tuttavia, sempre al paragrafo 1.1. inserisce un riferimento secondo cui “Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all’esercizio della facoltà di cumulo”;
– Inoltre relativamente alla pensione anticipata in cumulo si stabilisce che “per effetto delle nuove disposizioni normative, i soggetti che presentano periodi di iscrizione anche presso gli Enti di previdenza privati possono esercitare la facoltà di cumulo ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico con il requisito di anzianità contributiva di cui all’articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, della legge n. 122 del 2010”.
Ovvero, in entrambi i casi, si applicano i requisiti previsti dalla cosiddetta “legge Fornero” e non quelli vigenti nelle singole Casse autonome professionali.
– La contraddizione è ancora più macroscopica laddove si stabilisce che, nel caso in cui i regolamenti delle singole Casse siano peggiorativi rispetto all’art. 24 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, c.d. “legge Fornero”, l’erogazione della pensione pro-rata delle Casse scatti al maturare del requisito peggiore, mentre nessun cenno viene fatto nel caso – tutt’altro che raro – in cui il requisito delle singole Casse sia migliorativo rispetto alla “Legge Fornero” e di conseguenza nessuna erogazione anticipata viene prevista in quei casi.
– Se passasse questa interpretazione, la norma sul cumulo e sull’erogazione pro-rata della pensione in cumulo andrebbe, di fatto, a prefigurare con un’evidente violazione della legge, l’azzeramento dei regolamenti delle singole Casse e il loro sostanziale commissariamento in materia. Il tutto con una circolare che sicuramente non può, per la teoria delle fonti, modificare una legge.

SI CHIEDE DI SAPERE SE:
Il Ministro, che è al corrente e ha dato il proprio assenso a questa circolare interpretativa dell’Inps, non ritenga di dover correggere la stessa al fine di riconoscere e salvaguardare l’autonomia delle Casse professionali e assicurare criteri di accesso alla pensione in cumulo rispettosi di tale autonomia.
Si intenda predisporre un intervento per assicurare equità di trattamento nei confronti degli iscritti alle diverse gestioni previdenziali, per sanare e ovviare così a quella che appare come una evidente sperequazione nell’interpretazione dei singoli regolamenti di accesso alla pensione, che rischia oltretutto di vanificare la stessa possibilità di cumulo.

Giorgio Pagliari
(26 ottobre 2017)