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Ricongiungimento, slitta al 2016 il termine per le domande

Nelle scorse settimane il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha approvato il nuovo testo del documento sull’accesso al professionismo dei pubblicisti che esercitano sistematicamente attività giornalistica.

L’accesso al professionismo dei pubblicisti, meglio noto come ricongiungimento, è un percorso transitorio di accesso all’esame di idoneità professionale.

Queste le principali novità rispetto al testo del 14 marzo 2013:

1. il termine per maturare i requisiti e presentare la domanda è slittato al 31 dicembre 2016;

2. occorre essere iscritti all’elenco pubblicisti da cinque anni;

3. l’interessato deve aver esercitato in questo periodo, in maniera sistematica e prevalente, attività giornalistica per almeno 36 mesi, di cui 18 nell’ultimo triennio, con un reddito indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio.

 

Quindi, i requisiti per chiedere il ricongiungimento sono:

1. iscrizione all’elenco pubblicisti, al 31-12-2016, da almeno cinque anni;

2. aver esercitato in maniera sistematica e prevalente attività giornalistica retribuita per almeno 36 mesi nel quinquennio precedente, di cui 18 nell’ultimo triennio;

3. produrre documentazione attestante il/i rapporto/i professionale/i giornalistico/i esistente/i nel periodo di riferimento, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi);

4. consegnare all’Ordine regionale di appartenenza, per ogni testata, una relazione dell’attività realizzata, comprendente scritti e/o fotografie e/o video e/o audio per giornali cartacei e/o on line, per radio e/o tv, lavoro di desk, comunicati per ufficio stampa avente caratteristiche professionali continuative, confermati sotto la propria responsabilità dal direttore o da un iscritto all’Ordine o accertati direttamente dall’Ordine regionale;

5. svolgere attività giornalistica e avere una regolare posizione contributiva;

6. attestare di vivere di giornalismo in via prevalente, dimostrando un reddito professionale indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.C.N.L.G.

La verifica dei requisiti consente l’iscrizione al corso telematico di formazione.

Il tirocinio pratico, previsto dalle norme sul praticantato, viene considerato assorbito dallo svolgimento dell’attività giornalistica. Il tirocinio teorico, che serve ad acquisire i fondamenti culturali, giuridici e deontologici della professione giornalistica, è garantito dal corso telematico di formazione di 40 ore, attraverso la piattaforma elaborata dal Cnog, più 8 ore di aula con un programma definito e certificato dall’Ordine regionale.

La partecipazione al corso telematico di formazione consente l’acquisizione di crediti formativi.

Il superamento della prova finale del corso telematico di formazione costituisce titolo, con decorrenza retroattiva di 18 mesi, all’iscrizione nel registro dei praticanti

Per accedere all’esame di idoneità professionale occorre aver frequentato il corso frontale di 8 ore organizzato dagli Ordini regionali.