GIORNALISTI E SOCIAL: richiamo alle regole deontologiche di Claudio Santini (presidente Consiglio di Disciplina Territoriale E-R)
Ogni discorso sul giornalismo (in qualsiasi forma) non può che partire dall’esame dell’articolo 21 della nostra Costituzione: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione…”.
Per i giornalisti però questo diritto va comunque contemperato con l’articolo 2 della Legge professionale: “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione fra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori e la fiducia fra stampa e lettori”.
Così il giornalismo italiano è andato avanti per trent’anni, poi sono state scritte le Carte deontologiche che hanno integrato l’articolo 2 e, in questo contesto, facciamo particolare riferimento alla Carta di Treviso (sui minorenni) che, per prima, ha proclamato la tutela dei suoi principi deontologici anche sui social e sui network (2006).
È stato così riaffermato il principio che i giornalisti devono osservare la loro deontologia su qualunque mezzo o supporto tecnologico svolgano la loro attività.
Il Testo Unico (scritto nel 2015, approvato nel 2016, integrato nel 2019 e nell’ultima stesura in vigore dal 1° gennaio 2021) chiarisce e specifica i doveri dei giornalisti compresi – ormai è principio consacrato – anche coloro che operano online:
Articolo 3 – Tutela dell’identità personale: che è quella del cittadino che è oggi e non quella della persona che eventualmente è stata. Rispetto dunque dei percorsi di reinserimento sociale e diritto all’oblio.
Articolo 5 – Doveri nei confronti dei minori
Articolo 5 bis – Rispetto delle differenze di genere
Articolo 6 – Doveri nei confronti dei soggetti deboli
Articolo 7 – Doveri nei confronti degli immigrati (usando termini che veramente riflettano la loro condizione di regolari o irregolari, di richiedenti asilo politico, di vittime di trafficanti di esseri umani…
Articolo 8 – Precisione terminologica nella cronaca giudiziaria (anche in tv) facendo risultare evidenti le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione delle fasi dei gradi dei procedimenti e dei giudizi.
Articolo 9 – Dovere di rettifica e obbligo di citazione della fonte se si usano materiali (testi, immagini, sonoro) della Agenzie o di altri mezzi di informazione o di social network.
Si aggiungono le due decisioni del Garante della Privacy (2012 e 2013) che impongono l’aggiornamento degli archivi online dei giornali in modo che non restino “in rete” notizie che, nel tempo, abbiano subito modifiche.
Va infine ricordato che il giornalista è tenuto a un comportamento decoroso ed appropriato anche quando interviene sui social con commenti che devono essere privi di affermazioni offensive o, peggio, che possano rivelarsi incitamento all’odio, alla violenza, all’induzione al suicidio (è successo) o contenere espressioni volgari o sessiste.
Claudio Santini
Presidente CDT Emilia-Romagna
(1 febbraio 2024)