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Istituito il Fondo di solidarietà OdG a sostegno dei colleghi in difficoltà: contributi e prestiti

Il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna, nel corso della riunione di lunedì 17 maggio 2021, ha approvato la istituzione di un Fondo di solidarietà a sostegno dei colleghi in difficoltà stante la perdurante crisi del settore dell’informazione e l’ampia precarizzazione della categoria che la pandemia ha ulteriormente aggravato. Il Fondo interverrà con due differenti modalità, a seconda della gravità della situazione e della richiesta dei colleghi. Da una parte stanziamenti a fondo perduto e dall’altra prestiti senza interessi.
Di seguito il Regolamento per accedervi.

REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Articolo 1
Con il presente Regolamento, il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna istituisce un “Fondo di solidarietà” destinato ad intervenire a sostegno degli iscritti che versano in situazione di grave difficoltà economica per cause involontarie e non prevedibili e ne regola condizioni e modalità di accesso.
Il Fondo opera secondo due modalità: erogazioni a fondo perduto e “prestiti d’onore”, senza interessi.

Articolo 2
L’erogazione delle somme destinate al sostegno degli iscritti all’Ordine regionale sarà disposta su domanda dell’interessato contenente i dati richiesti (a cominciare dalla documentazione di tutto ciò che serva per illustrare la situazione di difficoltà) e ricorrendo i seguenti requisiti obbligatori:

  1. Iscrizione all’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna da almeno 5 anni, con regolare versamento delle quote annuali (avvenuta anche mediante rateizzazione deliberata dal Consiglio);
  2. Possesso di un indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata (PEC) come da obbligo di legge;
  3. Regolare assolvimento dell’obbligo alla Formazione Professionale Continua (FPC).
  4. Assenza di sanzioni comminate dal Consiglio di Disciplina Territoriale (CDT).

Saranno elementi di ulteriore valutazione:

  1. Familiari a carico disoccupati;
  2. Familiari a carico minori e/o invalidi;
  3. Impossibilità di esercitare la professione per motivi di salute propria o del convivente.

Articolo 3
Il Consiglio delibera di stanziare 30.000 euro per i contributi a fondo perduto ed altrettanti per i prestiti d’onore. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle somme stanziate.

Articolo 4

  1. Per l’erogazione delle contribuzioni a fondo perduto l’ISEE del richiedente non deve superare i 9.360 euro (livello stabilito per il reddito di cittadinanza). Saranno valutate anche situazioni di comprovata e documentata necessità.
  2. Per la concessione del prestito a tasso zero l’ISEE non deve superare i 16.000 euro. Saranno valutate anche situazioni di comprovata e documentata necessità. All’erogazione (tracciata su conto corrente o simili) il collega deve sottoscrivere una patto di restituzione a partire dai 18 mesi successivi.

L’intervento del Fondo istituito dall’Ordine può essere richiesto una sola volta. Per l’erogazione a fondo perduto non sono ammessi interventi richiesti da colleghi che abbiano già avuto contribuzioni da analoghi Fondi di solidarietà istituiti da altri enti della categoria (Sindacato, INPGI, CASAGIT ed FPCGI).

Articolo 5
Il Fondo è istituito per 18 mesi a partire dalla data della deliberazione assunta dal Consiglio. Allo scadere dei 18 mesi il Consiglio valuterà se e come rinnovare il Fondo.

Articolo 6
Le deliberazioni riguardo alle richieste che perverranno all’Ordine saranno assunte con voto ad insindacabile giudizio del Consiglio così come l’entità della cifra da attribuire al collega. 

(18 maggio 2021)