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La Posta Elettronica Certificata (PEC) è obbligatoria per gli iscritti agli Ordini professionali: la legge prevede la sospensione dall’Albo per chi non è in regola

Il governo, al fine di favorire il percorso di semplificazione di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra professionisti e pubbliche amministrazioni, con il decreto legge 76 (il cosiddetto Decreto semplificazioni) del 16 luglio 2020, all’articolo 37, ha rafforzato l’obbligo degli iscritti negli Albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) ai rispettivi Ordini. Il nuovo testo prevede, in particolare, che “il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

Con il Decreto semplificazioni il legislatore ha modificato, dunque, la disciplina vigente prevedendo un inasprimento delle sanzioni per gli iscritti agli Albi (nel caso dei giornalisti quindi per tutti gli iscritti all’Ordine dato che l’Albo è unico suddiviso in due elenchi: professionisti e pubblicisti) che non adempiono all’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza.

La norma non prevede alcuna possibilità di deroga. L’obbligo vale per tutti gli iscritti, sia dipendenti che liberi professionisti, indipendentemente dal fatto che esercitino la professione o meno.

I Consigli regionali che non dovessero procedere nel comminare le sanzioni agli inadempienti, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, potranno essere sciolti e commissariati. Va ricordato che la PEC è obbligatoria per gli iscritti agli Ordini professionali dal 2009, ma all’inizio la norma non prevedeva particolari sanzioni per i singoli. Con il provvedimento governativo si è stabilita l’entità della sanzione disciplinare che sarà comminata per via amministrativa, cioè direttamente dal Consiglio dell’Ordine, senza alcun passaggio attraverso il Consiglio di disciplina.

La PEC funziona come la posta elettronica “tradizionale”, ma a differenza di quest’ultima garantisce lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno: chi scrive da un indirizzo PEC ad un altro indirizzo PEC, infatti, ha la certezza dell’invio, dell’integrità e della consegna o della mancata consegna, del messaggio e di tutti i documenti ad esso associati. Per tale ragione l’Ordine utilizza già da ora solo questo mezzo per tutte le comunicazioni di legge agli iscritti (convocazione assemblea annuale, indizione delle elezioni, ecc.). Per tale ragione per votare da remoto alle prossime elezioni ordinistiche, previste in autunno, è necessario possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

È possibile dotarsi di una PEC o attraverso il sito dell’Ordine nazionale (www.odg.it) che è raggiungibile anche mediante il nostro sito regionale (www.odg.bo.it a questo link) o rivolgendosi ad un qualsiasi provider secondo le proprie preferenze. La convenzione con l’Ordine costa 5,50 euro ed ha la durata di tre anni.

Purtroppo la sospensione dall’Albo può avere conseguenze anche gravi dal punto di vista lavorativo e previdenziale.

(11 aprile 2021)